Coordinamento Servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo  
Università degli Studi di Lecce

IV SEMINARIO
SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA MATEMATICA
SINM 2000 : un modello di sistema informativo nazionale per aree disciplinari
Lecce, Martedì 3 ottobre 2000, ore 17.30

MARCO MARANDOLA
Licenze elettroniche: contrattualistica e clausole

In ambito digitale, elettronico e multimediale, continua ad esserci un vuoto legislativo, non colmato neanche dall’ultimo intervento legislativo.

In questa situazione di incertezza si presentano due scelte: o applicare la legislazione esistente per analogia, li dove possibile, o lasciare le parti libere di regolare tra loro i loro interessi con un contratto.

-  Il ricorso all’analogia si presenta difficile in alcuni casi, in quanto, mentre su alcuni supporti esistono analogie evidenti (ad esempio cassette audio e cd musicali), in altri casi vi sarebbero alcune differenze (ad esempio materiale cartaceo e testo elettronico).

-  In questa situazione di incertezza, molti editori elettronici sono ricorsi a pattuizioni contrattuali per regolare l’utilizzo delle opere da loro edite.

Bisogna ricordare che un contratto è l’accordo tra due o più parti per regolare una situazione giuridica. Ma non necessariamente si presenta in forma scritta, né deve essere sempre sottoscritta dalle parti, i casi in cui questa forma è richiesta sono stabiliti dalla legge.

Così, ad esempio, anche le condizioni generali di abbonamento, se venute a conoscenza della parte e da questa accettate, possono legittimamente regolare i rapporti tra le parti.

La pratica contrattuale si presenta varia, ed è difficile predisporre uno schema contrattuale ‘tipo’, o ‘standard’, essendo le parti libere di stabilire la forma più pertinente alle loro esigenze.

Tuttavia si possono identificare una serie di ‘clausole tipo’ presenti spesso nei contratti presi in considerazione.

Le clausole tipo si possono riferire a vari argomenti, di seguito gli argomenti di più comune applicazione, chiaramente questo schema ha solo un valore esemplificativo:

- Definizione delle parti: in questa parte bisogna descrivere le parti che formulano l’accordo,   particolare attenzione nel caso delle biblioteche ad includere tutte le sedi distaccate, dipartimenti o simili, cosi come nel caso di un consorzio bisogna indicare i soggetti partecipanti.

- Prezzo: bisogna specificare oltre alla somma pattuita anche IVA, tasse, assicurazioni, spese di spedizione etc.

-  Obbligazioni del venditore: chi vende dovrebbe garantire di avere i diritti di proprietà intellettuale, che non vi siano errori o omissioni evidenti e che il prodotti funzioni e corrisponda  a quanto pattuito.

- Obbligazioni del compratore: la biblioteca può garantire di adottare misure per garantire che non sino violati i diritti dei titolari.

- Usi consentiti: le parti decidono le modalità di consultazione dell’opera oggetto del contratto, ed i possibili servizi da offrire all’utenza.

- Foro competente: sarà il giudice (o arbitro) designato dalle parti a dirimere una eventuale controversia.

- Legislazione applicabile: le parti sono libere di scegliere la legislazione che regolerà il contratto.

Un limite alla libertà contrattuale è stabilito in alcuni casi abbastanza rari: le parti sono libere di definire i propri rapporti come meglio credono, purché non violino una norma imperativa.

Si ha una norma imperativa, quando la legge stabilisce che le parti non possono derogare a quanto stabilito dalla legge; un esempio di norma imperativa nella nostra legge di diritto d’autore ci è data dalla disposizione sulla copia di archivio per la licenza software stabilita dall’articolo 64 ter, secondo comma, legge del 22 aprile 1941 n. 633.

In conclusione, possiamo affermare che la soluzione contrattuale, in ambito elettronico e multimediale, si presenta frequentemente.

Sono evidenti i vantaggi di chiarire i rapporti delle parti, che in mancanza di una norma precisa, sarebbero regolati solo con applicazioni analogiche, o comunque istituti di non univoca soluzione.

Tuttavia, non sempre è uguale la ‘forza contrattuale’ delle parti, ovvero la possibilità di proporre e vedere accettate clausole a se favorevoli; anzi molto spesso l’acquirente (biblioteca) si trova nella impossibilità di negoziare l’accordo, che si presenta come proposta unilaterale dell’editore.

Vista la complessa struttura di una licenza in ambito elettronico e digitale, in particolare: giuridiche, tecniche, economiche, bibliotecarie, sarebbe, comunque, sempre opportuno che alla sua valutazione partecipino diversi soggetti della biblioteca, con competenze specifiche nei campi indicati.              


Dott. Marco Marandola
Consulente di diritto di autore e licenze elettroniche


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