|
Coordinamento Servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo | |
Università degli Studi di Lecce |
MARCO MARANDOLA
Il diritto di autore
alla luce della nuova normativa: quali implicazioni per le biblioteche
1. Introduzione
2. Materiale
cartaceo
3. Materiale audio ed audiovideo
4. Materiale multimediale
5. Conclusioni
E’ stata approvata la Legge del 18 agosto 2000 dal titolo : ”Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000.
Il nuovo intervento legislativo, su di una materia in continua evoluzione come il diritto d’autore, risponde ad una diffusa esigenza di maggiore tutela degli interessi economici degli aventi diritto sulle opere protette dalla legge sul diritto d’autore (legge del 22 aprile 1941 n. 633).
Purtroppo, la Legge contiene una serie di disposizioni che non si riferiscono direttamente alla lotta alla pirateria intellettuale, ed alle sanzioni applicabili, ma rivoluziona tutto il sistema delle eccezioni nel diritto d’autore.
Anche solo la considerazione che il sistema delle eccezioni previste per le biblioteche, sia presente in questa legge, fa capire quale può essere il problema dell’approccio del Legislatore. La legge, infatti, nasce con finalità repressive, e non sempre risponde al necessario bilanciamento tra la legittima protezione degli interessi economici degli aventi diritto, e l’interesse della società a garantire, in alcuni casi ed entro certi limiti, una libera circolazione delle idee.
La legge propone alcuni problemi per la gestione delle opere protette dal diritto d’autore in biblioteca.
Inoltre, le novità si presentano per tutti i tipi di supporto, ovvero: cartaceo, audio ed audiovideo, e multimediale.
Viene profondamente modificato l’articolo 68 della legge del 1941, che permetteva una libera fotocopiatura delle opere esistenti in biblioteche, per i servizi della biblioteca o per uso personale, purché venissero rispettati alcuni limiti.
Ora la Legge del 18 agosto 2000 ha stabilito che (articolo 2) :”E’ libera la fotocopie da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.”
La legge è ambigua e si presta a diverse interpretazioni.
Verrebbero, quindi, sostanzialmente distinte varie fattispecie di fotocopia: quella per uso personale fatta nei centri di fotocopiatura, quella per uso personale fatta nelle biblioteche e quella per i servizi della biblioteca.
- Fotocopia presso centri di fotocopisteria per uso personale
La riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno, mediante fotocopia, viene consentita nei limiti del 15% (escluse le pagine di pubblicità), di ciascun volume o fascicolo di periodico.
Inoltre, i responsabili dei centri di riproduzione devono corrispondere un compenso, la misura del compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri, salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
- Fotocopie per uso personale presso biblioteche
Le riproduzioni (tramite fotocopie o xerografie) delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse, fatte per uso personali, possono essere effettuate liberamente, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
Sono escluse le opere rare fuori dai cataloghi editoriali.
Vi sono alcuni dubbi circa l’applicazione anche a questo caso dei limiti (in particolare il limite del 15%) previsti per le riproduzioni presso fotocopisterie private.
- Fotocopie per i servizi della biblioteca
Le riproduzioni effettuate dalla biblioteca per i suoi servizi sono libere e non sono soggette a pagamenti, o a limiti quantitativi.
L’articolo 3 della nuova legge stabilisce che è consentita la riproduzione in un unico esemplare dei fonogrammi (cassette audio) e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno (videocassette), esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. Questa disposizione traduce in legge quella che era già una pratica indicata dalla giurisprudenza.
Inoltre, viene stabilito che , una videocassetta o cassette realizzata ma non distribuita, possa essere concessa in prestito decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione di dette opere.
La nuova legge ribadisce l’obbligo del bollino SIAE su tutti gli esemplari di cassette e videocassette destinate ad essere commercializzate, o comunque cedute in uso a titolo di lucro (articolo 10 l.18 agosto 2000 n. 248).
Pesanti le sanzioni
stabilite in caso di violazione dai nuovi articoli 171 bis e 171 ter.
Materiale
multimediale
La nuova legge stabilisce, per la prima volta, l’obbligo del bollino SIAE anche per ogni supporto che contenga programmi multimediali , che si voglia porre in commercio, o comunque cedere a qualunque titolo per fine di lucro.
La legge si presta ad alcuni dubbi interpretativi, in particolare, ad esempio, per quanto riguarda il materiale cartaceo ai limiti stabiliti per la fotocopia per uso personale fatta in biblioteca (si guardi in proposito il secondo punto a capo del secondo comma del nuovo articolo 68, “… dal medesimo comma….”).
In questo caso non è chiaro se si applichino anche alle fotocopie fatte per uso personale in biblioteca i limiti stabiliti per le fotocopie per uso personale presso i centri di fotocopisteria.
Alcuni dubbi anche
sull’apposizione del bollino SIAE su opere che non sono destinate al commercio,
ma che possono essere distribuite al pubblico senza fini di lucro, come ad esempio,
nel caso del prestito della copia realizzata dalle biblioteche ex articolo 3
l. 18 agosto 2000.
Dott. Marco Marandola
Consulente di diritto di autore e licenze
elettroniche